COS'E' |
Il servizio gestisce la ricezione delle istanze che il condannato (o l’avvocato) depositano dopo l’avvenuta notifica dell’ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione. |
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CHI |
Possono accedere al servizio i seguenti soggetti:
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COME / DOCUMENTAZIONE |
È necessario presentare la seguente documentazione:
Al fine di accedere alla misura alternativa rispetto alla carcerazione, il condannato, ricevuto l’avviso, si reca in Procura per il deposito della relativa istanza. Il deposito è trasmesso al Tribunale di sorveglianza che emette l’ordinanza di concessione a seguito di udienza (tale ordinanza viene trasmessa in Procura per l’esecuzione). Il condannato, che deve essere reperibile in questo periodo, può inviare la domanda anche per posta o via fax (invio successivo in originale). |
DOVE |
Ufficio Esecuzione Penale, Piano 2°, Stanza 746 |
COSTI | |
TEMPI |
Immediato |
LEGGI / REGOLAMENTI |
Art. 656 comma 5 c.p.p.; Art. 47 e ss.gg. dell’ordinamento penitenziario. |